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Partita IVA · Forfettario

Regime forfettario 2026: requisiti, limiti e cause di esclusione

Prima di aprire una partita IVA forfettaria (o prima di verificare se puoi mantenerla), è fondamentale conoscere i requisiti di accesso e le cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014. Una verifica sbagliata può costare caro in caso di controllo.

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Il requisito principale: limite di ricavi EUR 85.000

Il presupposto fondamentale per accedere al regime forfettario è non aver superato EUR 85.000 di ricavi o compensi nell'anno precedente. Dal 2023 questo limite è unico per tutte le categorie (prima erano previsti limiti differenziati per attività).

Ricavi anno precedente ≤ EUR 85.000Accesso (o mantenimento) del regime
Ricavi nell'anno corrente > EUR 85.000Uscita dal 1° gennaio anno successivo
Ricavi nell'anno corrente > EUR 170.000Uscita immediata dall'anno corrente

Le cause di esclusione dal forfettario

Anche con ricavi sotto i EUR 85.000, non si può accedere al forfettario se ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 1 c. 57 L. 190/2014):

1

Partecipazione in società di persone o associazioni professionali

Chi è socio in una SNC, SAS o associazione professionale (art. 5 TUIR) non può accedere al forfettario, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

2

Partecipazione di controllo in SRL con attività collegata

Chi controlla una SRL che svolge attività riconducibile a quella della propria partita IVA è escluso. Se la partecipazione è minoritaria e non c'è collegamento con l'attività, non scatta l'esclusione.

3

Utilizzo di regimi speciali IVA

Chi applica regimi speciali IVA (es. agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita beni usati) è incompatibile con il forfettario.

4

Residenza fiscale all'estero

I soggetti non residenti in Italia sono esclusi, salvo che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

5

Cessione di fabbricati, terreni e mezzi di trasporto nuovi in UE

Chi effettua cessioni intracomunitarie di questi beni non può applicare il forfettario.

Dipendente con partita IVA forfettaria: quando è possibile

Il cumulo tra lavoro dipendente e partita IVA forfettaria è possibile, ma con un'importante limitazione:

Causa di esclusione per "collegamento":

Se il datore di lavoro attuale o dei 2 anni precedenti è anche il principale cliente della partita IVA, e i compensi da questa fonte superano EUR 30.000, scatta l'esclusione dal forfettario (art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014).

Questa norma è pensata per evitare che i datori di lavoro "convertano" i dipendenti in finte partite IVA per risparmiare contributi. Se la partita IVA ha una clientela diversificata non collegata al datore di lavoro, non ci sono problemi.

Redditi da lavoro dipendente e accesso al forfettario

Un'ulteriore condizione riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilato: se supera EUR 30.000 nell'anno precedente, si è esclusi dal forfettario — ma solo se il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere. Se il rapporto è cessato, questo limite non si applica.

Checklist: posso accedere al forfettario?

Ricavi/compensi anno precedente ≤ EUR 85.000
Non sono socio in SNC, SAS o associazione professionale
Non controllo una SRL con attività collegata alla mia
Non applico regimi speciali IVA
Sono residente fiscalmente in Italia
Se sono dipendente: i compensi verso il mio datore non superano EUR 30.000
Se sono dipendente: il mio reddito da lavoro dipendente non supera EUR 30.000 (se il rapporto è ancora in essere)

Se tutte le caselle sono verificate, puoi accedere al regime forfettario. In caso di dubbi su situazioni particolari, consulta un commercialista.

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Aggiornato al 23/04/2026 · Rif. L. 190/2014 art. 1 cc. 54-89← Tutte le guide