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Interessi di Mora

Interessi di mora con la Pubblica Amministrazione 2026: termini e tasso BCE

Quando la Pubblica Amministrazione paga in ritardo le tue fatture, hai diritto agli interessi di mora che scattano automaticamente — senza diffida — dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Il tasso applicato è il BCE maggiorato di 8 punti: ben più alto di quello tra privati.

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La norma: D.Lgs. 231/2002 e ritardi PA

Il D.Lgs. 231/2002 (attuazione della Direttiva UE 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) disciplina i termini di pagamento e gli interessi moratori nelle transazioni B2B e nei rapporti con la PA.

Per i contratti con la Pubblica Amministrazione la legge fissa termini più brevi rispetto ai privati e un tasso di mora più elevato, a tutela delle imprese fornitrici — spesso PMI con meno potere contrattuale rispetto ai grandi committenti pubblici.

Automatismo legale: a differenza delle obbligazioni tra privati, per i crediti verso la PA gli interessi moratori decorrono di diritto senza necessità di costituzione in mora (art. 4 comma 2 D.Lgs. 231/2002). Non serve inviare alcuna diffida.

Termini di pagamento: 30 o 60 giorni?

Tipo di PA debitriceTermine ordinarioDecorrenza mora
Enti pubblici generali (Comuni, Regioni, Ministeri…)30 giorniDal 31° giorno dalla ricezione fattura
Aziende sanitarie locali (ASL)60 giorniDal 61° giorno dalla ricezione fattura
Ospedali e IRCCS60 giorniDal 61° giorno dalla ricezione fattura
Enti del SSN in genere60 giorniDal 61° giorno dalla ricezione fattura
PA con procedura di verifica della prestazione30 giorni dalla verifica + 30 pagamentoDal 61° giorno totale

Il termine decorre dalla data di ricezione della fattura elettronica (SDI) o dalla data di completamento della verifica di conformità della prestazione, se successiva.

Il tasso di mora per la PA: BCE + 8 punti

Il tasso applicabile ai ritardi della PA è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso BCE viene aggiornato due volte l'anno (1° gennaio e 1° luglio).

SemestreTasso BCE+ 8 puntiTasso mora PA
1° sem. 20233,00%+8%11,00%
2° sem. 20234,50%+8%12,50%
1° sem. 20244,50%+8%12,50%
2° sem. 20243,65%+8%11,65%
1° sem. 20252,90%+8%10,90%
2° sem. 20252,65%+8%10,65%
1° sem. 20262,65%+8%10,65%

I 40 euro di rimborso forfettario

Oltre agli interessi moratori, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un importo forfettario di € 40 per ogni fattura pagata in ritardo, a titolo di risarcimento dei costi interni di recupero (amministrativi, di sollecito, ecc.).

Credito < € 1.000

€ 40

per fattura

Credito tra € 1.000 e € 10.000

€ 70

per fattura

Credito > € 10.000

€ 100

per fattura

* Gli importi forfettari sono aggiornati con D.Lgs. 192/2012. Non cumulabili con il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute se superiori.

Esempio pratico: fattura PA pagata in ritardo

Scenario: fattura da € 8.500 emessa verso un Comune (termine 30 giorni). Fattura ricevuta il 1° febbraio 2026, pagata il 15 aprile 2026 (73 giorni di ritardo, dal 31° giorno).

Importo fattura€ 8.500,00
Giorni di ritardo (dal 31° al pagamento)43 giorni
Tasso mora PA (BCE 2,65% + 8%)10,65% annuo
Interessi (8.500 × 10,65% × 43/365)+ € 106,57
Rimborso forfettario (credito 1.000–10.000)+ € 70,00
Totale aggiuntivo spettante€ 176,57

Come richiedere gli interessi alla PA

  1. 1

    Calcola gli interessi

    Usa il calcolatore interessi di mora con il tasso BCE+8 e i giorni di ritardo effettivi. Prepara un prospetto dettagliato con data fattura, data pagamento, importo e calcolo.

  2. 2

    Emetti nota di addebito o nuova fattura

    Gli interessi di mora e il forfait di recupero vanno fatturati separatamente. Emetti una nota di addebito indicando la base normativa (art. 4 e 6 D.Lgs. 231/2002) e allega il prospetto di calcolo.

  3. 3

    Invia tramite SDI

    Le fatture verso la PA devono transitare obbligatoriamente dal Sistema di Interscambio (SDI). Usa il codice ufficio (CUU) corretto dell'ente debitore.

  4. 4

    In caso di mancato pagamento: decreto ingiuntivo

    Se la PA non paga anche gli interessi, puoi ottenere un decreto ingiuntivo. Per crediti PA il giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) se il debito nasce da un contratto pubblico, o il Tribunale ordinario per i contratti di diritto privato.

Domande frequenti

Entro quanti giorni deve pagare la Pubblica Amministrazione?

30 giorni dalla ricezione della fattura per la maggior parte degli enti pubblici. 60 giorni per ASL, ospedali e enti del SSN. Superato il termine gli interessi scattano automaticamente.

Qual è il tasso di mora applicabile ai ritardi della PA?

Tasso BCE (2,65% per il primo semestre 2026) maggiorato di 8 punti percentuali = 10,65% annuo. Aggiornato ogni semestre.

È necessario inviare una diffida alla PA prima di chiedere gli interessi?

No. Gli interessi decorrono automaticamente senza necessità di costituzione in mora. Basta calcolarli e fatturarli.

Si ha diritto anche al rimborso delle spese di recupero?

Sì: € 40 forfettari per crediti < 1.000 €, € 70 per crediti tra 1.000 e 10.000 €, € 100 per crediti > 10.000 €. Per ogni singola fattura pagata in ritardo.

Calcola quanto ti deve la PA

Inserisci importo fattura e giorni di ritardo: il calcolatore applica il tasso BCE corretto per il semestre e aggiunge il forfait di recupero.

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